Una recentissima sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 45 del 15 gennaio 2020, si pronuncia sul tema della nullità dei contratti di fideiussione omnibus redatti secondo lo schema delineato dall’ABI e sanzionato come illecito antitrust dalla Banca d’Italia nel 2005. La questione è nota: accertata l’invalidità dell’intesa “a monte”, e più precisamente di talune clausole tipo volte a sgravare gli intermediari di obblighi di informativa verso il garante, qual è la sorte dei contratti “a valle”, e cioè di quei contratti di fideiussione che le banche – successivamente all’intesa anticoncorrenziale – hanno perfezionato a garanzia dei rapporti di credito con la clientela? Rileva poi la circostanza che il garante non sia un consumatore?
La Corte di Appello barese si sofferma su entrambe le questioni e, attingendo le argomentazioni da una recente pronuncia dell’ABF (Collegio di Milano, 4 luglio 2019 n. 16558), giunge ad affermare che la sanzione della nullità, per violazione della disciplina sulla concorrenza, si estende anche ai contratti “a valle”, che vengono necessariamente travolti in toto, essendo questa la finalità ultima della normativa a tutela del mercato e non essendoci i presupposti per una dichiarazione di nullità parziale, a valere cioè solo sulle clausole incriminate. In particolare, secondo la Corte, l’indagine circa la volontà delle parti, e sull’ipotetica volontà di dare comunque corso al contratto di garanzia ancorché epurato dalle clausole nulle, deve avere riguardo alla situazione effettiva al momento del perfezionamento del contratto di garanzia e non può che restituire un esito negativo: e ciò perché è assai probabile che la banca non avrebbe accettato una fideiussione priva delle clausole dichiarate nulle, o comunque avrebbe ridefinito la propria politica creditizia, dovendo fronteggiare maggiori costi di gestione delle garanzie. Di qui dunque l’invalidità dell’intero contratto di fideiussione.
Irrilevante è poi la qualità, o meno, di consumatore del soggetto garante: la disciplina antitrust è posta a tutela della libertà di concorrenza e “ha come destinatari tutti i partecipanti al mercato, imprenditori come consumatori, in quanto potenzialmente portatori di un interesse alla conservazione del suo carattere competitivo”. Conseguentemente la violazione può essere legittimamente eccepita da chiunque abbia prestato fideiussione, indipendentemente dal fatto che si tratti di persona fisica o giuridica, consumatore o professionista.