Il 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), nonché attuazione della Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la Direttiva 2015/849/UE.
Il decreto, come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, si pone in particolare i seguenti obiettivi:
– puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
– individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
– introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
– consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
– stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
– apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.
Tra le principali novità si segnalano: l’ampliamento del noveri dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, con l’estensione della definizione di prestatori di servizi all’utilizzo di valuta virtuale e l’introduzione della nozione di “prestatori di servizi di portafoglio digitale”; l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e degli enti contenute nei registri; la previsione di una relazione annuale che devono predisporre gli organismi di autoregolamentazione.