All’esperienza della giurisprudenza si è più volte presentata la questione se il dies a quo del termine semestrale di decadenza dalla fideiussione (: “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”) vada individuato, agli effetti dell’art. 1957 c.c., in quello di scadenza delle singole prestazioni o in quello dell’intero rapporto, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotate di un grado di autonomia.
Le decisioni della giurisprudenza di legittimità si sono volte alla prima direzione, affermando che “in tema di decadenza del creditore dall’obbligazione fidejussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, (…) il dies a quo va[…] individuato (…) in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell’intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fidejussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fidejussore” (così, da ultimo, Cass. 19160/2018).
Si tratta, però, di massima che può lasciare perplessi dacché apparentemente riferibile anche all’obbligazione restitutoria rateizzata di somme erogate a titolo di mutuo o leasing. Così intesa essa non sarebbe tuttavia in linea con i principi affermati in giurisprudenza (ad es. in ordine alla decorrenza della prescrizione) che prospettano come una frazione di una unica obbligazione le rate pagate nel corso di un finanziamento con piano di rimborso rateale, non considerandole quindi autonomi e distinti pagamenti.
Posta questa situazione, la massima richiamata sembra doversi ricondurre strettamente alla casistica della fattispecie presentata alla giurisprudenza, che in concreto viene a riguardare il corrispettivo di contratti personali di godimento. Non è dubbio, per altro verso, che la massima risulta comunque significativa per il bancario, essendo tradizionale e diffusissimo nell’operatività il rilascio di fideiussioni bancarie a garanzia del pagamento di canoni di affitto o locazione. In simile prospettiva è allora da apprezzare la possibilità per la banca di eccepire la decadenza del creditore in relazione a canoni insoluti ultra-semestrali, per i quali il garantito non ha tempestivamente fatto valere le sue ragioni (salva deroga contrattuale ai termini di cui all’art. 1957 c.c.).