Nell’operatività del bancario i fidi promiscui che possono essere utilizzati per il rilascio di fideiussioni bancarie (c.d. crediti di firma), oltreché per esigenze di elasticità di cassa, possono essere assistiti, tra le altre, da garanzia ipotecaria.
Al riguardo, è d’obbligo interrogarsi sull’ammissibilità della costituzione di un’ipoteca a presidio di crediti e/o rapporti non ancora esistenti al momento del rilascio della garanzia. È indubbio che un’apertura di credito, anche promiscua, possa essere assistita da ipoteca, dal momento che per l’art. 2852 c.c. il diritto reale di garanzia può essere costituito anche a presidio di crediti “che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente”.
Parimenti, l’art. 1844 c.c. stabilisce che, nel caso di garanzia reale rilasciata a copertura di un’apertura di credito, “questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca”, con ciò ammettendo l’ammissibilità di un’ipoteca anche nel caso in cui l’affidamento non sia stato ancora utilizzato dal prenditore, ovvero quest’ultimo abbia provveduto a rientrare integralmente dell’esposizione senza estinguere il rapporto. Per altro verso, l’utilizzabilità del fido nella forma tecnica del rilascio di crediti di firma può inficiare questa conclusione.
Secondo la giurisprudenza, infatti, nel caso in cui una banca, in adempimento degli impegni assunti con contratto di apertura di credito di firma, presta fideiussioni a favore di terzi, dei quali l’accreditato si è reso debitore dopo la stipulazione dell’apertura di credito, il collegamento tra l’apertura di credito ed il credito della banca verso il cliente è solo occasionale e indiretto: “la relazione fra rapporto in corso e credito futuro, al fine della riferibilità al secondo della garanzia ipotecaria, deve essere, alla stregua del citato art. 2852 c.c., di dipendenza, e, quindi, esige che il credito stesso trovi in quel rapporto non fonte indiretta o mero collegamento, ma titolo ed origine causale … Detta regola non è in sé inconciliabile con le peculiarità dell’apertura di credito di firma, cioè quel contratto atipico, con cui la banca offre al cliente, anziché la possibilità di utilizzare somme di denaro, la possibilità di avvalersi dell’assunzione di impegni di essa accreditante verso terzi. Il necessario coordinamento della regola con l’indicato principio generale implica però che i diritti discendenti in capo alla banca dalle prestazioni di firma potranno beneficiare della garanzia ipotecaria, costituita alla nascita del rapporto, solo se siano prodotti dalle prestazioni stesse e siano effetti diretti dell’esecuzione del contratto, di modo che presentino i connotati di crediti dipendenti dal contratto medesimo … non anche con riguardo alle fideiussioni prestate a favori di terzi, dei quali l’accreditato si sia reso debitore dopo la stipulazione dell’apertura di credito” (Cass. n. 2786/1994 e, più recentemente, App. Venezia n. 887/2018).
A fronte di ciò, si potrebbe pensare di stipulare l’apertura di credito con riferimento a fideiussioni bancarie già rilasciate anteriormente o contestualmente alla stipulazione del fido promiscuo. In tal caso, potrebbe essere tuttavia contestato che l’utilizzo dell’apertura di credito per firma non è regolabile in c/c, secondo le previsioni dell’art. 1843 c.c., in quanto non implica in sé la facoltà del cliente di effettuare utilizzazioni plurime, previo ripristino della provvista.
Nondimeno, nella prassi non mancano soluzioni negoziali che possono ovviare agli inconvenienti segnalati, come la gestione dei crediti di firma rilasciati attraverso un’apertura di credito semplice o, ancor più radicalmente, il rilascio di crediti di firma ipotecari indipendenti da finanziamenti.