Lo scorso 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 196 del 23 novembre 2020, avente ad oggetto la nuova disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.
Il provvedimento, adottato a seguito di una consultazione pubblica avviata nel 2017, tiene conto degli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave adottati da EBA ed ESMA nel 2018, nonché della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità elaborata dalla BCE nel 2017. Lo stesso abroga in modo espresso i precedenti decreti del Ministero del Tesoro n. 161 e n. 516 del 1998. Ne consegue che attualmente la disciplina degli esponenti aziendali deve essere ricostruita considerando, oltre al decreto in esame, l’art. 26 TUB e l’art. 91 della Direttiva CRD IV.
Il decreto, che trova applicazione con riferimento alle nomine, rinnovi o conferme successive al 30 dicembre 2020, riguarda specificamente i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, del collegio sindacale, nonché i direttori generali di banche, società capogruppo di gruppi bancari, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti. Inoltre, con riferimento alle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, si applica altresì ai responsabili delle principali funzioni aziendali.
Il Ministero ha introdotto una nuova disciplina per quanto concerne i requisiti di onorabilità ed i criteri di correttezza degli esponenti, i requisiti di professionalità ed i criteri di competenza degli amministratori e sindaci e i requisiti di indipendenza degli amministratori indipendenti ed i sindaci. Infine è intervenuto anche con riferimento alla disponibilità di tempo ed i limiti al cumulo degli incarichi.
Uno degli aspetti di maggiore interesse è la differenziazione tra requisiti e principi. Il decreto infatti individua i requisiti di onorabilità e professionalità in modo oggettivo e tassativo. Diversamente, per quanto concerne i criteri di correttezza e competenza, è stato scelto di lasciare la loro valutazione all’organo a ciò competente, in modo tale da consentire a questo di compiere una scelta degli esponenti aziendali alla luce di qualità – quali la correttezza del loro operato o la competenza – che devono essere valutate all’interno del singolo contesto.
Il decreto ha determinato un sicuro rafforzamento degli standard di idoneità degli esponenti, prevedendo dei requisiti più stringenti rispetto a quelli contemplati dalla disciplina previgente, nonché sono stati adottati criteri che consentono di valorizzare le singole fattispecie. Rimane in ogni caso salva la possibilità di inserire all’interno degli statuti degli enti requisiti, criteri e limiti al cumulo di incarichi maggiormente restrittivi.