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Successione mortis causa e liquidazione dei rapporti bancari agli eredi

16 Luglio 2020

Il tema della successione a causa di morte (c.d. mortis causa) e della devoluzione dell’eredità a più (co)eredi, in assenza di disposizioni testamentarie (ab intestato), mette in evidenza un aspetto molto importante nella gestione dei rapporti bancari intestati al defunto (de cuius): conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, libretti a risparmio, ecc.

 

È frequente che uno o più singoli eredi chiedano alla banca o altro intermediario la liquidazione dell’intero patrimonio ereditario, ovvero delle quote ereditarie a loro spettanti. In assenza di accordo tra tutti gli eredi, o ancora in attesa che i chiamati all’eredità decidano e meno di accettarla (avendo questi 10 anni di tempo per farlo dall’apertura della successione). Non è senza rilievo osservare in proposito come la prassi bancaria tenda a negare la liquidazione, anche di singole quote, senza il consenso di tutti gli eredi. Il che, a causa delle frequenti liti successorie, può spesso determinare il “congelamento” dei conti bancari per molto tempo. Come si vede, la conclusione che segue, finisce per diventare obbligatoria: se anche uno solo dei coeredi non è d’accordo, gli altri non possono ottenere, né per intero né pro-quota, il denaro del de cuius ancora presente in banca (ma, appunto, “congelato”).

 

Esce senz’altro da questa impasse, dopo una serie di pronunce contrastanti, l’orientamento che viene a discorrere di un obbligo della banca di liquidare anche al singolo coerede che ne faccia richiesta – e senza necessità di integrare il contraddittorio con gli altri coeredi – la parte di credito corrispondente alla sua quota ereditaria. Ma anche l’intero denaro depositato in banca se così richiesto (Cass. S.U. n. 24657/2007, cui adde Cass. n. 27417/2017).

 

Del resto, la prospettiva appena tracciata si trova sottolineata pure dall’Arbitro Bancario Finanziario, il quale ha affermato che “il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente” (Collegio Coordinamento n. 27252/2018). In altri termini, l’esecuzione da parte della banca del pagamento a favore anche di uno solo degli eredi avrà efficacia liberatoria nei confronti di tutti gli altri, i quali potranno far valere le proprie eventuali ragioni solo nei confronti dell’accipiens.

 

Una breve considerazione occorre ancora circa la documentazione da produrre in banca per ottenere il pagamento dell’intero o della quota ereditaria. Sul punto, vengono a manifestarsi diversi orientamenti che, per la verità, vengono a “burocratizzare”, spesso senza necessità, la richiesta di pagamento. E, così, nella prassi talvolta basta il certificato di morte del de cuius e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla propria qualità di erede. Altre volte, è richiesto in via aggiuntiva il certificato di stato di famiglia. Altre volte ancora viene addirittura pretesa la produzione della denuncia di successione (ABF Bari n. 14196/19; ABF Napoli n. 16565/18). Pretese documentali, a volte eccessive, che vanno intese alla luce delle regole civilistiche in punto di accettazione espressa o tacita dell’eredità ex artt. 475 e 476 c.c.

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