Con ordinanza n. 22563 del 25 luglio 2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che la concessione di un’ipoteca a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di mutuo fondiario è revocabile, ai sensi dell’art. 166 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel caso in cui le somme oggetto di tale contratto siano destinate a ripianare una esposizione debitoria presente su conto corrente e l’atto si inserisca all’interno di un’operazione unitaria posta in essere in funzione dell’azzeramento dell’esposizione (c.d. consolido). Nell’argomentare del Supremo Collegio, viene evidenziato che a nulla vale il richiamo all’articolo 39 TUB, secondo cui le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Infatti, sottolineano i giudici di legittimità, “una volta ricostruita l’operazione nei termini di un procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall’utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario) e revocato, dunque, nel suo ambito, lo stesso contratto di mutuo, anche l’ipoteca perde la qualificazione – derivante dal contratto di ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario- e, con essa, il beneficio in questione”.