Con ordinanza n. 105/2024, il Tribunale di Asti ha dichiarato la nullità di un mutuo assistito da garanzia pubblica in cui la banca ha concesso credito a una società insolvente per ripianare pregresse esposizioni debitorie, con l’acquisizione di una garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito. La causa concreta di siffatto finanziamento non è da rintracciarsi in quella tipica del contratto di mutuo, né in quella del patto di dilazionamento della scadenza del debito, ma nell’accesso alla garanzia statale, in difetto della quale si può presumere che mai sarebbe stato erogato il credito e consolidata l’esposizione debitoria pregressa, stante l’assenza di merito creditizio nel sovvenuto. In questi casi, il comportamento della banca non è conforme alla diligenza professionale, dovendosi presumere “la piena consapevolezza circa le reali condizioni di solvibilità del cliente o, comunque, il completo disinteresse per le stesse, con consapevole accettazione del rischio di concedere un finanziamento ad un cliente in stato d’insolvenza”. Com’è evidente, il ragionamento si presta ad essere esteso a tutte le (nuove o maggiori) garanzie acquisite dalle banche in occasione di operazioni di consolidamento del debito e di situazioni di crisi/insolvenza dei debitori interessati, con una sanzione (nullità strutturale ex art. 1418 c.c.) non soggetta a termini prescrizionali, opponibile da chiunque (dagli stessi debitori, dai garanti, da terzi creditori) e persino rilevabile d’ufficio dai giudici in ogni stato e grado del procedimento.