Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno lo scorso 19 luglio 2023, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale mediante ammortamento alla francese. Con riguardo alle conseguenze derivanti dall’omessa esplicitazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori (e non già “semplice”, “misto” o altro) nonché della modalità di ammortamento alla francese (e non “all’italiana” o altro), nel contesto del diritto vivente si sono sviluppati due orientamenti di opposto vettore:
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, sciogliendo il contrasto interpretativo, hanno accolto la prima tesi, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento ‘alla francese’ di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Appena il caso di notare che tale principio riguarda soltanto i mutui a tasso fisso (e non anche quelli a tasso variabile) con piano di ammortamento allegato al contratto.