Il Regio Decreto 1736/1933, noto anche come legge sull’assegno (in seguito, l.a.) prescrive, all’art. 43, comma 2, che “[c]olui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento”. Sul tema si è recentemente pronunciato il collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 2763 del 31 gennaio 2018 concernente un caso di truffa a danno di una cliente di un istituto di credito a cui erano intestati degli assegni circolari. La titolare del libretto, su richiesta di un sedicente venditore, scansiona e invia per posta elettronica gli assegni debitamente compilati allo scopo di mostrare la propria serietà nel voler concludere una compravendita. Di conseguenza, per mezzo della procedura interbancaria della check truncation, gli assegni vengono riscossi dal falso fornitore e la merce mai consegnata alla destinataria.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. 20292/2011 e Cass. 15145/2014), nel caso di pagamento di un assegno falsificato, l’istituto di credito è responsabile nei confronti del cliente qualora, secondo i canoni di diligenza imposti al bonus argentarius, non abbia verificato la (manifesta) clonazione del titolo, ponendo in essere un pagamento al buio. I principi applicati si pongono in linea con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 12477/18 per cui la responsabilità prevista dall’art. 43 l.a. è di natura contrattuale, essendo l’obbligazione della banca negoziatrice nata per mezzo di un “contatto sociale”. Infatti, l’ordinamento impone agli istituti di credito di tenere una condotta volta a tutelare l’affidamento del cliente sul corretto pagamento dell’assegno a chi ne sia legittimato, avendo il banchiere, grazie alla propria una specifica professionalità, un dovere protezione operante verso i soggetti interessati al buon fine dell’operazione.
Per l’Arbitro Bancario Finanziario, al contempo, anche la ricorrente truffata ha posto in essere una condotta non conforme ai canoni di correttezza. In particolare, l’invio via mail di copia degli assegni è stata ritenuta condotta imprudente, idonea a giustificare, ai sensi dell’art. 1227 del codice civile, una riduzione del risarcimento dovuto per condotta colposa del danneggiato.