Il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore alcune disposizioni del d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14 recante il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.d. “CCII”), che hanno apportato importanti modifiche al codice civile. Tra queste si evidenziano due norme in tema di assetti organizzativi societari, che potranno avere un rilevante impatto sulla governance di tutte le imprese che operano in forma collettiva.
L’art. 375 del CCII modifica la denominazione dell’art. 2086 c.c. (da “direzione e gerarchia dell’impresa” a “gestione dell’impresa”, accentuando il carattere aziendalistico della norma) e soprattutto aggiunge un secondo comma che impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Si prevede inoltre l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
L’art. 377 del CCII estende espressamente a tutti i tipi di società il dovere di cui all’art. 2086 c.c. di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. A tal fine, vengono modificati i seguenti articoli del codice civile: art. 2257 relativo all’amministrazione delle società di persone; artt. 2380-bis e 2409-novies relativi all’amministrazione delle società per azioni; art. 2475 relativo all’amministrazione delle società a responsabilità limitata, cui si aggiunge peraltro un comma diretto a rendere applicabile a tale tipo societario l’art. 2381 in materia di articolazione e deleghe nell’organo gestorio della S.p.A.
Le due disposizioni comportano una maggiore responsabilizzazione degli amministratori di tutte le società, chiamati a implementare un adeguato assetto organizzativo, in grado di individuare il prevedibile andamento della gestione e gli eventuali indizi di una crisi, indipendentemente dalla soglia dimensionale che caratterizza l’impresa.
Nelle società di capitali si determina in aggiunta una corrispondente responsabilizzazione dell’organo di controllo, tenuto a verificare l’attività degli amministratori in materia di adozione e valutazione degli assetti organizzativi, nonché a segnalare gli indizi di crisi eventualmente emersi nella sua attività di controllo, chiedendo notizie sulle attività rimediali poste in essere e vigilando sulla loro concreta attuazione.