In tema di bonifico inviato a IBAN errato, il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha affermato il diritto del pagatore di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati anagrafici o societari dell’accipiens. In particolare, con la decisione n. 6886/2022 si è stabilito che “quando a causa dell’erroneità dell’IBAN l’ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens i dati anagrafici o societari di quest’ultimo”, anche senza il suo consenso. Così, “in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista”. Come si può agevolmente vedere, la base di ragionamento di questa decisione sta in un bilanciamento di interessi tra la tutela della privacy del beneficiario e il diritto di difesa del solvens che deve prevalere per ottenere la ripetizione di quanto versato a soggetto non avente diritto al pagamento (v. anche Cass. n. 39531/2021). In ogni caso, la banca del beneficiario non è responsabile dell’inesatta esecuzione dell’operazione e, quindi, non è tenuta alla restituzione dell’indebito (già Collegio di Coordinamento n. 162/2017). Per converso, il prestatore è obbligato a comunicare ogni informazione utile per consentire al pagatore di esperire un’azione di ripetizione nei confronti del beneficiario del bonifico con IBAN errato.