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Controllo di congruità tra codice IBAN e elementi identificativi del beneficiario

18 Luglio 2018

Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario (decisione n. 162/2017) si è pronunciato sulle conseguenze derivanti dall’esecuzione di un ordine di pagamento, in cui il codice IBAN indicato dall’ordinante non coincideva con l’identità del beneficiario e, in particolare, sull’esistenza di un dovere dell’intermediario di operare tale verifica prima di dar seguito all’operazione. Il contesto normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 24 del D.Lgs. 11/2010: ai sensi di detta disposizione la banca va esente da responsabilità qualora l’identificativo unico inserito dal cliente sia corretto, anche laddove siano state fornite ulteriori informazioni come, ad esempio, l’identificazione del beneficiario.

 

La regola, peraltro, è rimasta inalterata a seguito dell’entrata in vigore della PSD2. L’obiettivo perseguito dal legislatore europeo è stato quello di facilitare l’esecuzione delle operazioni di pagamento in tutto il territorio comunitario, riducendo i tempi di attuazione dei bonifici. Di conseguenza, l’imposizione di una verifica di congruità attraverso un controllo manuale da parte dell’intermediario, nel caso in cui fosse riscontrata una qualunque anomalia dal sistema informatico, imbriglierebbe eccessivamente lo sviluppo dei traffici economici. Infatti, la scelta di campo effettuata è stata quella di consentire una tutela dell’ordinante ex post anche per mezzo dell’ausilio dell’expertise propria degli intermediari coinvolti.

 

Dalle precedenti premesse, l’ABF ricava dunque il seguente principio di diritto “nell’esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico, anche qualora l’utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’IBAN. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l’IBAN. Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili, ai sensi dell’articolo 25 [del D.Lgs. 11/2010], della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. Nel caso in cui l’utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del ricevente si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono”.

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