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COVID19 – Crediti deteriorati e accesso alle misure emergenziali a sostegno delle imprese

22 Maggio 2020

Al fine di poter accedere alle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) che prevede “misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medio imprese colpite dall’epidemia di Covic-19” e all’art. 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) che stabilisce “misure temporanee per il sostegno di liquidità alle imprese”, le imprese richiedenti devono essere in bonis, e, cioè, non avere esposizioni debitore col sistema bancario che, al momento della pubblicazione dei Decreti, siano state classificate come deteriorate dagli intermediari creditizi alla luce delle Disposizioni di Vigilanza.

 

Il punto richiede dunque attenzione. A ben vedere, tra le esposizioni creditizie deteriorate non rientrano soltanto le “sofferenze” e le “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (anche dette, queste ultime, “inadempimenti persistenti”) di cui il cliente, per la natura stessa della classificazione, è senz’altro a conoscenza. Vi rientrano pure le “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) che è categoria che riflette un giudizio interno della banca circa l’improbabilità che, senza ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. E tale valutazione – condotta sulla base di fattori non derivanti dall’andamentale (c.d. triggers) e variamente modellata da istituto a istituto sulla base di policies interne – è indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

 

Di conseguenza, anche in assenza di anomalie nei rapporti in essere con la banca, l’impresa (classificata “inadempiente probabile”) è preclusa ai detti benefici. Il che, in assenza di irregolarità, può generare sorpresa nell’operatore economico e, in una situazione di crisi come l’attuale, l’impedimento nell’accesso alle misure di sostegno è destinato a degenerare in insolvenza.

 

Vengono ad aprirsi, in definitiva, sulle problematiche testé segnalate margini di contenzioso: in tal senso si segnala l’ordinanza cautelare del Tribunale di Roma 11 maggio 2020 che, a fronte di un classamento a deteriorato ritenuto non corretto (nel caso di specie: “sofferenza”), ha ordinato all’intermediario di cancellare l’erronea segnalazione in Centrale Rischi, in ragione di un periculum in mora dato dal rischio insolvenza dell’impresa ricorrente per impossibilità di accedere – in base alla predetta classificazione – alle misure di sostegno alla liquidità.

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