L’art. 8 del Decreto Liquidità stabilisce che sino al 31 dicembre 2020 i finanziamenti soci, così come quelli effettuati da soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento, sono esclusi dall’applicazione della tradizionale regola della postergazione rispetto agli altri creditori della società.
La norma, funzionale ad agevolare la patrimonializzazione delle imprese in questo periodo di emergenza, rappresenta pertanto un’occasione per i soci (e per le holding) per immettere risorse e liquidità nelle imprese, senza subire la penalizzazione prevista dall’art. 2467 c.c., che ha – da sempre – costituito uno dei maggiori ostacoli all’ingresso di nuova equity al fine di supportare il superamento di crisi delle società di capitali.
Si aprono così le porte per iniezioni di liquidità e per interventi di sostegno patrimoniale delle imprese, mediante il ricorso a molteplici strumenti di finanziamento diretto e/o indiretto, nella consapevolezza che la restituzione degli apporti dei soci potrà giovarsi delle regole ordinarie di soddisfazione del ceto creditorio. In questo contesto, appare più che mai opportuno che gli interventi della compagine societaria siano attuati nell’ambito di operazioni strutturate in modo tale da essere in futuro opponibili a terzi, nonché ad eventuali curatori e/o organi di procedure concorsuali, assumendo di tal guisa fondamentale importanza sia la certezza della data in cui il finanziamento è stato concesso, sia la forma tecnica dell’intervento a sostegno delle imprese.
Forte di una pluriennale esperienza nella prestazione di attività di consulenza in diritto societario, lo Studio Legale Sartori si propone come partner professionale per la strutturazione di operazioni finanziamento, diretto e/o indiretto, da parte dei soci, offrendo soluzioni efficaci e orientate verso la razionalizzazione dei costi tipici di siffatte operazioni.