La vicenda al vaglio della Corte di Cassazione trae origine dalla domanda presentata nei confronti di una banca dagli eredi del titolare di un conto corrente, su cui il convivente del de cuius aveva la possibilità di operare in forza di regolare procura. In particolare, oggetto della contestazione degli eredi erano i prelievi effettuati dal convivente successivamente alla morte del titolare del conto, chiesti in restituzione alla banca dacché disposti senza il consenso degli eredi.
Rigettate le pretese degli eredi e dato atto dell’illegittimità dei prelievi effettuati dalla convivente a seguito dell’estinzione della procura mortis causa, la Suprema Corte ha affermato che il venir meno della procura per morte del rappresentato, qualora la circostanza non sia portata a conoscenza della banca ad opera dei successori mortis causa, non sia opponibile all’istituto di credito che l’abbia senza sua colpa ignorata ai sensi dell’art.1396, comma 2, c.c.
La Cassazione ha poi motivato la decisione valorizzando ulteriori elementi da cui desumere l’assenza di una responsabilità dell’Istituto di credito: in particolare, la presenza di una regolare procura notarile, la ripetitività per ammontare e periodicità delle operazioni di prelievo sono stati ritenuti rilevanti al fine di escludere addebiti alla banca per omessa diligenza.