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Esdebitazione del debitore incapiente

03 Febbraio 2022

In parecchie fattispecie sottoposte al giudizio della giurisprudenza di merito il debitore incapiente viene esdebitato (in via esemplificativa, v. Tribunale di Milano 25 novembre 2021, Tribunale di Mantova, 25 gennaio 2022 e Tribunale di La Spezia 3 marzo 2022).

 

Le decisioni rispondono puntualmente accertando che la perdita dell’impiego e il mancato reinserimento nel mercato del lavoro a causa di una malattia, così come la contrazione dei compensi professionali connessa alla crisi del settore lavorativo di riferimento, possono giustificare l’inesigibilità di tutti i crediti anteriori al deposito del ricorso nei confronti del debitore persona fisica meritevole, anche non prevedendo alcuna soddisfazione dei creditori (così l’istituto premiale introdotto all’art. 14-quaterdecies L. n. 3/2012).

 

Il primo profilo, che viene a presentarsi, attiene all’individuazione del concetto di “incapienza”. Ché, naturalmente, parametrato al dato oggettivo del reddito effettivamente disponibile; per l’appunto imperniato sui flussi reddituali decurtati di imposte e contributi previdenziali e di quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, confrontati con l’importo dell’assegno sociale, moltiplicato per 13 mensilità ed aumentato della metà, e moltiplicati, infine, per i criteri di cui alla tabella allegata al DPCM n. 153/2003.

 

Altra questione – e diversa alquanto, in verità – è quella relativa alla definizione dei contorni specifici che la “situazione di sovraindebitamento incolpevole” assume nell’ambito del sistema vigente. Decisamente centrale, quindi, è mettere a fuoco il presupposto di natura soggettiva della meritevolezza (o incolpevolezza) del debitore, ossia dell’assenza di atti in frode ai creditori e della mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Le dette pronunce vanno a spendersi sul versante del favor debitoris, nel contesto di un’interpretazione non eccessivamente rigorosa del requisito soggettivo. Nel senso che la meritevolezza può essere valutata sia con riferimento al momento genetico in cui i debiti sono sorti sia in relazione alla condotta tenuta all’epoca in cui i debiti sono venuti a scadenza, ovvero siano passati a sofferenza.

 

In tale duplice dimensione, è rimesso al prudente apprezzamento giudiziale verificare se i debiti siano stati assunti con la consapevolezza o con la ragionevole previsione dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero ancora con la volontà di determinare la propria esposizione debitoria con lo scopo specifico di non onorare gli impegni o con negligenza inescusabile.

 

Il fatto è, dunque, che la perdita incolpevole del lavoro e il mancato riposizionamento “nonostante gli sforzi nella ricerca di una nuova posizione professionale”, così come la “crisi della professione” e il “calo di lavoro” ricollegati a determinati settori notoriamente soggetti a variabili negative di mercato (es. settore edilizio), sono figure sintomatiche elaborate dal diritto vivente e rispetto alle quali non sembra azzardato predicare (in genere) l’accesso al beneficio.

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