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Garanzie rilasciate da società: atti ultra vires e in conflitto di interessi

05 Settembre 2022

In relazione all’efficacia e/o alla validità delle garanzie reali o personali rilasciate da società a favore di terzi (per solito, altre società collegate o persone fisiche riconducibili alle figure dei soci o dei più stretti familiari della proprietà), i limiti dell’oggetto sociale e il possibile conflitto di interessi fra legale rappresentante della società garante e soggetto garantito vengono oggettivamente a complicare la vita del banchiere. Sul punto dell’oggetto sociale, l’art. 2384 c.c. stabilisce che “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società”. Così, la recente pronuncia del Tribunale di Milano n. 5469 del 21.6.2022 puntualizza che “la rappresentanza generale della società e l’inopponibilità delle limitazioni ai terzi si giustificano con l’esigenza di tutelare l’affidamento dei terzi che entrano in contatto con la società. Conseguentemente, i limiti ai poteri – sia di rappresentanza, sia anche di gestione – imposti agli amministratori, iscritti o meno nel registro delle imprese possono essere opposti ai terzi [nel nostro caso, alla banca] solo se si prova che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, ossia in caso di dolo diretto dei terzi”, circostanza di rara applicazione pratica. Ne deriva che nei rapporti esterni, per tutelare l’affidamento dei terzi, gli atti compiuti dall’amministratore munito del potere di rappresentanza, pur se eccedono i limiti dei poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi (salvo l’exceptio doli). Riguardo all’annullamento delle garanzie per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. (tipico il caso della società che dà garanzia a favore di altra società amministrata dal medesimo soggetto) è noto che il conflitto richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro (da ultimo Cass. n. 38537/2021). Una situazione in cui è stato escluso il conflitto è stata quella rappresentata da garanzie concesse dalla società garante con lo scopo di coordinare e assistente anche da un punto di vista finanziario altre società riconducibili al medesimo gruppo, sul rilievo che tali atti sono strumentali alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare e, dunque, nell’interesse della stessa garante e del gruppo societario nel suo insieme (Cass. n. 27547/2014, cui adde Cass. n. 29475/2017).

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