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Gestione degli NPLs e investimenti in immobili delle banche: nuove disposizioni di vigilanza in consultazione

07 Maggio 2018

Il 16 marzo 2018 la Banca d’Italia ha posto in consultazione le nuove disposizioni di vigilanza in materia di investimenti in immobili delle banche e degli immobili acquisiti per recupero crediti (le “Disposizioni”). Le Disposizioni sono destinate a confluire nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e sostituiranno integralmente quelle contenute nella Circolare n. 229/1999 (Titolo IV, Capitolo 1). La consultazione rimarrà aperta fino al 18 maggio 2018.

 

Scopo delle Disposizioni è incentivare le banche e i gruppi bancari a una gestione attiva delle garanzie immobiliari che assistono i crediti. A tal fine, con riferimento agli immobili acquisiti da banche o gruppi bancari a tutela delle proprie ragioni di credito, si eliminano il requisito patrimoniale specifico e l’obbligo di pronto smobilizzo previsti dall’attuale normativa, chiedendo invece – in linea con le best practices di mercato – che la dismissione avvenga in un arco di tempo ragionevole, tenuto conto dell’obiettivo di preservare il valore di realizzo.

 

A fronte di tale flessibilità operativa, si richiede che tanto le strategie e le politiche in materia di investimenti immobiliari, quanto il sistema dei controlli interni siano capaci di rilevare, misurare e gestire adeguatamente i rischi degli immobili, garantendo al contempo una visione di insieme dei rischi e la coerenza con il RAF (Risk Appetite Framework).

 

Infine, vengono fornite indicazioni applicative, ispirate alle migliori prassi di mercato, in materia di Real Estate Owned Company (c.d. Reoco), finalizzate ad una efficiente attività di recupero dei crediti deteriorati. Spesso, infatti, banche e gruppi bancari affidano a società immobiliari specializzate attività dirette a stimolare la partecipazione di terzi alle aste in cui gli immobili sono messi all’incanto (per evitare una eccessiva perdita del loro valore e aumentare la probabilità e l’ammontare dei recuperi) nonché l’attività di acquisto, gestione, valorizzazione e realizzo degli immobili eventualmente acquisiti nel corso dell’attività di recupero.

 

Le Disposizioni contengono orientamenti specifici per favorire la corretta rappresentazione delle esposizioni intercorrenti tra la Reoco e l’intermediario o di quelle residuanti tra quest’ultimo e il debitore, ai fini del rispetto delle regole prudenziali rilevanti. In particolare, considerando lo specifico rischio – anche di immobilizzazione – insito nelle esposizioni nei confronti della Reoco, queste sono classificate come esposizioni non assistite da garanzia immobiliare.

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