Nel grande alveo dell’operatività bancaria, un profilo di responsabilità peculiare per le banche è dato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal prenditore munito di procura extracartolare (es. l’avvocato con mandato all’incasso e riscossione somme, quali le spese di soccombenza dovute dalla controparte al cliente, che porta all’incasso sul proprio c/c un assegno intestato al suo assistito; o ancora, il venditore comproprietario di un bene a cui viene rilasciata procura ad incassare l’intero prezzo della compravendita, ecc.). Si sta parlando di attività che non ha ancora trovato un inquadramento definitivo. Un primo indirizzo ritiene che l’art. 43 l.ass. non consente la trasferibilità del titolo, neanche nelle forme del diritto comune, perché la legge ha inteso restringere la possibilità di sostituzione del beneficiario nella fase di riscossione al solo banchiere giratario per l’incasso.
Altro orientamento ritiene, invece, che l’art. 43 l.ass. deve leggersi nel senso che è liberatorio il pagamento a chiunque si legittimi come prenditore; il rilascio di procura non realizza un negozio di trasferimento del titolo; la prestazione non viene eseguita dal trattario in favore di un soggetto diverso dal beneficiario del titolo, poiché il procuratore incassa l’importo del titolo in nome proprio e per conto dello stesso e, quindi, il principio dell’intrasferibilità del titolo non viene eluso. Se si va a guardare il raccolto delle fattispecie prodotte in sede giudiziale e arbitrale, il tratto dominante che ne esce è quello dell’esclusione di responsabilità della banca se – questo il primo rilievo – l’assegno non trasferibile viene pagato al procuratore speciale del prenditore sulla base di una procura che prevede espressamente il potere di incassare il titolo (ad es. ABF Milano, n. 4393/2015). È il caso di aggiungere: non è sufficiente una procura generica con facoltà di “incassare somme”.
Nel senso, anzitutto, che “la procura …, pur riconoscendo al procuratore il potere di <incassare somme>, non pare integrare una specifica delega all’incasso (non genericamente di somme, ma) del titolo, come talora riconosciuto dalla S.C. (<Nel caso in cui una banca paghi assegni non trasferibili al procuratore speciale del prenditore, senza che nella procura speciale vi sia una specifica delega all’incasso dei titoli, la banca stessa risponde del pagamento ai sensi dell’art. 43 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, per aver pagato assegni non trasferibili a persona diversa dal prenditore Cass., 14 settembre 1991, n. 9607>)” (ABF Milano, n. 14748/2017; più recentemente ABF Milano, n. 22147/2019). In secondo luogo, la specificità della procura non elimina – nei fatti del diritto vivente – una possibile responsabilità della banca. Certo, per l’opinione nettamente prevalente se la richiesta di incasso proviene da parte di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma munito di idonea procura all’incasso nei termini testé chiariti, la banca può legittimamente procedere con la negoziazione dell’assegno (previa acquisizione della procura), restando liberata dalla responsabilità di cui all’art. 43 l.ass. (così la giurisprudenza: Trib. Modena 21/7/2011; Trib. Torino, 21/3/2021). Altro discorso per l’Arbitro, secondo cui anche il rilascio di specifica procura extracartolare non potrebbe comportare il trasferimento dell’assegno, ma al più il conferimento del potere di presentare l’assegno per il pagamento in nome e per conto del beneficiario, facendo sì che il ricavato dell’incasso gli sia rimesso, se del caso mediante accreditamento sul suo conto corrente (in questi termini ABF Milano, n. 22147/2019).