Il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, entrato in vigore l’11 gennaio 2024, ha introdotto l’art. 118-bis t.u.b., che disciplina per la prima volta nell’ordinamento bancario le clausole di fallback per l’ipotesi di variazione sostanziale o cessazione del benchmark previsto da un contratto di finanziamento a tasso variabile. Le disposizioni contenute nel nuovo art. 118-bis t.u.b., a cui gli intermediari bancari e finanziari dovranno adeguarsi entro il 10 gennaio 2025, prevedono, da un lato, l’adozione e la pubblicazione da parte degli enti vigilati di misure organizzative e procedurali idonee a gestire l’ordinato passaggio a nuovi indici di riferimento, in linea con le previsioni del Regolamento Benchmark; e, dall’altro, l’introduzione nei contratti con la clientela – anche in quelli in corso – di clausole di fallback miranti a evitare il rischio di impossibilità di esecuzione, se non addirittura di sopravvenuta invalidità, delle pattuizioni di interessi calcolati sulla base di parametri la cui rilevazione sia cessata o oggetto di sostanziali variazioni. L’introduzione nella documentazione contrattuale standardizzata rivolta a ogni tipologia di clientela, ivi inclusa quella retail, richiederà agli intermediari di pianificare e realizzare in tempo utile gli interventi organizzativi, procedurali e contrattuali necessari. E, in particolare (i) di effettuare una sistematica attività di ricognizione dei servizi e prodotti offerti, al fine di individuare i contratti interessati dalla riforma; (ii) di costruire il meccanismo contrattuale di fallback nel rispetto non solo dei requisiti del nuovo art. 118-bis ma anche delle regole generali di trasparenza che esigono che il tasso di interesse sia esattamente determinato; (iii) di rivalutare il contenuto dei Piani di Sostituzione già in essere, avuto riguardo alla significativa rilevanza contrattuale che gli stessi sono destinati a rivestire.