Il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (noto come “Correttivo ter”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024, ha introdotto rilevanti modifiche al Codice della Crisi d’Impesa e dell’Insolvenza (CCII) incidenti, tra le altre cose, sull’istituto della composizione negoziata della crisi, con l’obiettivo di renderne più agevole l’accesso, rafforzando il ruolo dell’esperto e precisando il ruolo delle banche all’interno della procedura. Sotto il primo profilo, si segnala una delimitazione del perimetro delle incompatibilità al ricorrere delle quali, a norma dell’art. 16, comma 1 CCII, l’esperto non può accettare l’incarico. A tal proposito, è stata introdotta una deroga al divieto di intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore per i due anni successivi all’archiviazione della composizione negoziata. In particolare, il D.Lgs. n. 136/2024 specifica che esulano dal divieto le attività professionali che l’esperto dovesse svolgere successivamente alla chiusura della procedura, se queste derivano dalle trattative e dal loro esito. Per quanto attiene ai doveri cui sono tenuti gli intermediari creditizi in caso di avvio dello strumento di regolazione della crisi in discorso, il Decreto correttivo ter precisa che questi sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato, aggiungendo che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. In questa logica, l’accesso alla procedura non impedisce la revoca delle linee di credito imposta dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Resta però fermo l’onere per la banca di comunicare agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa le ragioni specifiche della decisione assunta.