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L’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del c/c

03 Marzo 2022

Capita spesso (anzi, quasi sempre) che nelle azioni di ripetizioni dell’indebito il correntista non produca l’intera sequenza degli estratti conto e scalari, omettendo il deposito degli estratti relativi ad alcuni trimestri, se non addirittura ad anni del rapporto, specialmente a quelli più risalenti nel tempo.

 

In presenza di tali lacune, la ricostruzione dell’andamento del rapporto ai fini della determinazione del saldo finale (recte: dell’indebito chiesto dal correntista in ripetizione alla banca) non può essere né esatta né precisa, perché non vi è un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto.

 

Nondimeno, questo inconveniente, non preclude al correntista la possibilità di provare aliunde le singole rimesse suscettibili di ripetizione, almeno stando alla giurisprudenza più recente di cui la pronuncia della Cassazione n. 1538 del 19 gennaio 2022 costituisce il precedente ultimo: “in tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito del suo prudente apprezzamento”.

 

Insomma, la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto non è strettamente necessaria, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche attraverso le risultanze contabili dell’impresa finanziata o altri mezzi di prova assunti d’ufficio, come ad esempio una consulenza tecnica che potrebbe anche adottare criteri approssimativi di ricongiunzione dei saldi periodici per sopperire alla mancanza di alcuni estratto conto.

 

Viene così da chiedersi se tali criteri possano valere anche al contrario, quando cioè sia la banca ad agire per il recupero del credito dovendo produrre l’intera sequenza degli estratti conto al fine di dare compiuta prova del saldo finale per cui agisce. Se il ragionamento potrebbe valere con riguardo alla “stampa dei movimenti”, inteso come documento interno alla banca diverso dagli estratti conto inviati al cliente nel corso del rapporto, per altri mezzi di prova la soluzione pare invece propendere per il segno negativo.

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