Con una decisione che si discosta dall’orientamento maggioritario registratosi nella recente giurisprudenza di merito, il Tribunale di Pescara ha dichiarato la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi di un contratto di finanziamento mediante rinvio al tasso Euribor.
Questo, per punti di sintesi, il percorso logico argomentativo adottato dal Tribunale nella sentenza n. 557 del 28.03.2019:
(i) la decisione della Commissione Europea pubblicata il 4.12.2013 ha accertato la violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea, nella condotta di banche maggiori, coinvolte nella formazione dell’Euribor, che hanno messo in atto pratiche distorsive della concorrenza per alterare l’andamento normale dei componenti di prezzo rilevanti a quel fine;
(ii) tale violazione, secondo il Tribunale di Pescara, comporta la nullità per contrarietà a norme imperative, o comunque di ordine pubblico economico in conformità ai principi comunitari in materia, di quelle clausole che facciano rinvio, per la determinazione del tasso contrattuale al parametro Euribor;
(iii) la sanzione della nullità si applica alla clausola solo per il periodo nel quale si è realizzata la condotta anticoncorrenziale delle banche (i.e. 29.05.2005 – 30.05.2008), e non è suscettibile di estensione agli altri periodi non oggetto di accertamenti da parte della Commissione Europea;
(iv) il vizio è rilevabile d’ufficio, trrattandosi di nullità di protezione.
La conseguenza di siffatta nullità è, dunque, il ricalcolo del piano di ammortamento, applicando – in luogo del tasso pattuito in contratto nel periodo di riferimento – il tasso stabilito dall’art. 117, co. 4, T.U.B., ossia il tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei b.o.t. emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o dell’operazione, se più favorevoli per il cliente.