News

Quando si perfeziona il contratto di mutuo?

16 Dicembre 2019

Una delle principali questioni affrontate dalla giurisprudenza relativamente al contratto di mutuo bancario riguarda il momento del suo perfezionamento. Il problema si è posto principalmente in sede di ammissione della banca creditrice al passivo del debitore che, successivamente alla consegna del denaro, sia stato dichiarato fallito. La corretta individuazione del momento genetico assume quindi un ruolo di primaria importanza per l’effettiva tutela della posizione dell’istituto bancario.

 

Come noto, il nostro codice civile – che disciplina l’istituto all’art. 1813 e seguenti – colloca il contratto di mutuo tra i contratti reali ad effetti obbligatori. Una parte, infatti, «consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili», mentre l’altra «si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità». La traditio, ovvero la materiale consegna del denaro o delle cose fungibili, costituisce quindi – tradizionalmente – il momento a cui fare riferimento per accertare l’avvenuto perfezionamento del contratto. Questa impostazione sembra però scontrarsi con le attuali dinamiche degli scambi, i quali sempre più raramente vengono conclusi attraverso la materiale traditio del denaro. Gli istituti bancari infatti, successivamente alla conclusione del contratto, mettono a disposizione del cliente la somma pattuita mediante assegni circolari o accredito in conto corrente. Queste forme possono dirsi equivalenti alla consegna fisica del denaro contante?

 

Il punto è stato affrontato più volte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito come «il momento perfezionativo del negozio di mutuo […] coincide, di regola, con la c.d. “traditio” – con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà –, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest’ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio della controparte». (Cass. civ., Sez. I, 27/10/2017, n. 25326). La Suprema Corte ha ritenuto, addirittura, che la conclusione possa aver luogo anche mediante il semplice versamento da parte della banca della somma su un apposito deposito cauzionale infruttifero, in attesa dell’adempimento degli obblighi previsti dal contratto in capo al mutuatario (ad esempio l’iscrizione dell’ipoteca). Inoltre, è stato anche affermato che la prova del perfezionamento possa essere dedotta dall’atto di quietanza a saldo posta in essere da colui che riceve la somma di denaro (Cass. civ., Sez. III, 27/08/2015, n. 17194). L’ormai consolidato orientamento della Cassazione propone, quindi, una interpretazione del concetto di contratto reale che meglio si adatta alla attuale fluidità degli scambi commerciali ed alla diffusione della moneta elettronica.

LEGGI GLI ULTIMI EVENTI & MEDIA

Partecipiamo e organizziamo eventi formativi, forum e momenti di dialogo sul diritto.

Webinar 20 Febbraio 2024
20 FEBBRAIO 2024 – Manipolazione Euribor e nullità della clausola degli interessi
Webinar 24 Gennaio 2024
24 GENNAIO 2024 – VALUTAZIONE DEGLI ESPONENTI: WEBINAR SUI NUOVI ORIENTAMENTI BANCA D’ITALIA
News 30 Settembre 2023
Rilevanza dei bonifici istantanei per il rispetto delle scadenze
VUOI METTERTI IN CONTATTO CON NOI? PRENOTA UNA VIDEOCHIAMATA CON UNO DEI NOSTRI PROFESSIONISTI.

Scegli l’orario che preferisci e invia la tua richiesta: uno dei nostri professionisti sarà a tua disposizione per approfondire con te la questione.

VUOI MANDARCI UN MESSAGGIO? COMPILA IL FORM SOTTOSTANTE.
VUOI MANDARCI UN MESSAGGIO? COMPILA IL FORM SOTTOSTANTE.
PRENOTA UNA VIDEOCHIAMATA CON UNO DEI NOSTRI PROFESSIONISTI

SCRIVICI LE TUE PREFERENZE DI ORARIO

Verrai contattato per pianificare il giorno della videochiamata