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Responsabilità aquiliana per sproporzione dell’iscrizione ipotecaria

20 Gennaio 2022

Il creditore può essere può essere condannato a risarcire i danni cagionati dall’iscrizione di un’ipoteca di importo eccessivo rispetto al credito garantito?

 

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 39441 del 13.12.2021 nell’affrontare tale questione ha mutato orientamento rispetto al passato ed ha sancito la responsabilità del creditore che violi il principio di proporzionalità nel determinare l’entità dell’iscrizione giudiziale.

 

Se da un lato, infatti, l’art. 2740 c.c. prevede che, a seguito della condanna, il debitore risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri e l’art. 2838 c.c. consenta, altresì, al creditore di determinare liberamente l’ammontare dell’ipoteca, dall’altro lato è pur sempre vero che il creditore non può abusare di tale suo diritto ed eccedere nell’iscrizione ipotecaria.

 

Nel caso di specie una Banca aveva iscritto ipoteca giudiziale di 30 milioni di Euro sugli immobili del debitore a garanzia di un credito di circa 110 mila euro. Tale comportamento della Banca aveva causato, a detta del debitore, dei danni costituenti un fatto illecito, visto che l’entità eccessiva delle iscrizioni pregiudizievoli avevano provocato la revoca di un finanziamento e degradato il merito creditizio con l’ulteriore conseguenza che altre Banche avevano iscritto ipoteche a garanzia dei loro finanziamenti.

 

I primi gradi di giudizio avevano dato ragione alla Banca sulla scorta del precedente orientamento giurisprudenziale che aveva sempre negato la responsabilità della banca ex art. 2043 c.c. in siffatte ipotesi, (Cfr. Cass 4968/2001 – Cass. 10299/2007 – Cass 16308/2007), giunta in Cassazione, invece, la questione viene posta alla base di una decisa svolta in senso difforme.

 

Con l’ordinanza 39441/2021, infatti, la Cassazione riallacciandosi ad un’argomentazione già nata nel 2016 (Cassazione 6533/2016) al fine di porre dei limiti alla libertà delle banche di iscrivere ipoteche invoca l’applicazione dell’art. 96 co. 2 c.p.c. in concorso con la disciplina dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.  L’art. 96 c.p.c. dispone, infatti, il divieto di abuso del diritto ovvero il divieto di utilizzare uno strumento processuale oltre lo scopo previsto dalla legge, oltre la normale prudenza. Secondo tale ordinanza l’iscrizione eccessiva di ipoteca giudiziale viola il principio di comportarsi secondo normale prudenza e diviene una condotta imprudente, negligente, contraria a buona fede correttezza in quanto contraria ad un principio di proporzionalità – continenza tra credito e garanzia reale.

 

In questo caso il parametro di riferimento per predeterminare la proporzione rispetto al credito garantito non può che trovarsi nei criteri di cui all’art. 96 cpc per il principio di prudenza e continenza nonché negli artt. 2875 e 2876 c.c. per cui il creditore è libero di scegliere i beni da ipotecare, ma l’iscrizione non può superare di un terzo il credito garantito.

 

Il danno viene qualificato come danno da perdita di chance, avendo il debitore perso merito creditizio presso altre Banche; un danno che comporta una valutazione di tipo equitativo rimessa alla valutazione del giudice anche senza domanda di parte che non richiede perciò nemmeno la prova del suo ammontare. Inoltre troverebbe applicazione il nesso di causalità cd. del “più probabile che non” che esime il debitore dal provare analiticamente il nesso causa – effetto tra l’iscrizione eccessiva e le conseguenze pregiudizievoli subite.

 

Tale pronuncia riferita alle sole ipoteche giudiziali non si estende alle ipoteche volontarie stante il dictum dell’art. 2873 c.c., tuttavia potrebbe comunque in futuro comportare un significativo aumento del contenzioso finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni per iscrizione di ipoteca di importo eccessivo.

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