Molto spesso il debitore esegue il versamento della somma dovuta in prossimità (se non addirittura lo stesso giorno) della scadenza del termine previsto ex lege o pattuito con il creditore. Se il pagamento è eseguito tramite bonifico bancario può accadere che il creditore riceva la somma bonificata dopo la scadenza del termine legale o convenzionale. Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26901 del 23 settembre 2023, ha precisato che, nelle obbligazioni pecuniarie, la prestazione si perfeziona solo allorché la somma di denaro dovuta sia entrata in concreto nella disponibilità dell’avente diritto. In questo contesto, la buona fede non può servire a scusare il ritardo dell’obbligato, salvo che questi provi la sussistenza di una situazione che renda il pagamento nei termini effettuabile solo con uno sforzo eccessivo, ossia non esigibile. Il principio che se ne trae, dunque, è che essendo prevedibile un certo tempo di accreditamento del bonifico da parte del sistema bancario, il debitore è tenuto ad attivarsi in anticipo, sì da far conseguire la materiale disponibilità della somma bonificata al creditore entro il termine ex lege o ex contractu. Diversamente, il debitore si espone alle sanzioni per il ritardato adempimento, come, ad esempio, l’applicazione di interessi moratori o di penali per ogni giorno di ritardo. È evidente che tale principio di diritto porterà il debitore a prestare particolare attenzione quando dispone un pagamento attraverso il sistema bancario, privilegiando il bonifico istantaneo qualora i tempi di esecuzione di un bonifico ordinario non garantiscano il rispetto delle scadenze.