Se si considera il carico economico delle operazioni bancarie rilevano, tra le varie voci, gli interessi compensativi, ivi compresi quelli da anatocismo. Così, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33964 del 17 novembre 2022, ha chiarito che (anche) i maggiori interessi passivi conseguenti ad una pur “legittima” capitalizzazione – conforme, cioè, ai criteri di cui all’art. 120 TUB e attuativa delibera CICR 03.08.2016 – vanno ricompresi nel costo del credito al fine del calcolo del tasso soglia e della verifica in merito all’eventuale superamento delle soglie usura. Secondo i verba della Suprema Corte, la “qualificazione” in termini di voce di costo del credito, non dipende dalla legittimità in sé dell’operazione di capitalizzazione, quanto invece dal fatto che la capitalizzazione sia prevista a livello di determinazione contrattuale. Sotto il profilo strutturale, la Corte evidenzia che il testo di legge (l. 108/1996 e art. 644 c.p.) relativo alle voci economiche da includere nel calcolo del tasso usurario ha natura “omnicomprensiva”. D’altra parte, prosegue la S.C., il riferimento al carattere effettivo globale (TEG) dei tassi da rilevare per categorie di operazioni, contenuto nelle Istruzioni della Banca d’Italia, non consente di escludere interessi formati a seguito di capitalizzazione, ma è semmai indice della volontà di includere qualsiasi interesse, a prescindere dalla periodizzazione con cui si è formato.