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Rinegoziazione delle condizioni economiche: effetti sul titolo esecutivo del mutuo

24 Gennaio 2019

Sempre più spesso si pone il problema circa l’idoneità di originali contratti di finanziamento rogati da notaio (quindi con le caratteristiche chieste dall’art. 474 c.p.c.) a fungere da titolo esecutivo a sostegno di procedure esecutive intraprese da banche nonostante le modifiche (rectius: rinegoziazioni delle condizioni economiche) intervenute successivamente per scrittura privata tra le parti.

 

Al riguardo, in dottrina si è sottolineato che il titolo esecutivo stragiudiziale per giustificare l’avvio di una procedura esecutiva deve essere “autosufficiente”, ovvero deve consentire la ricostruzione del credito senza ricorrere ad elementi esterni al titolo medesimo, come invece avviene in caso di modifica delle originarie pattuizioni a mezzo semplice scrittura privata.

 

E ha affermato, altresì, che per l’effetto i contratti originari non possono più essere azionati in via autonoma in sede esecutiva, essendo necessario munire della formula esecutiva anche le successive modifiche (all’evidenza da formalizzare per atto pubblico o scrittura privata autenticata) ovvero munirsi le banche di decreto ingiuntivo.

 

Spunti contrastanti si trovano in una recente ordinanza del Tribunale di Padova del 13 luglio 2018, che stima le successive modifiche delle pattuizioni originarie, quantomeno quelle di minor impatto, come improduttive di effetti sulla idoneità dei contratti di finanziamento a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.: “considerate che le modifiche sono attinenti sostanzialmente al numero delle rate, le stesse incidono sull’ammontare delle singole rate e quindi sul piano di ammortamento: ma il contratto di finanziamento iniziale rimane idoneo a giustificare la pretesa esecutiva della banca, che comunque ha diritto di pretendere il pagamento delle somme erogate in base a quel mutuo ed alle condizioni ivi previste. Il numero di rate e la connessa questione della durata della fase di preammortamento sono questioni accessorie giacché non incidono sul capitale da restituire o sulla percentuale degli interessi pattuiti: incidono solo sulla definitiva quantificazione degli interessi, allungandosi il periodo di preammortamento, nonché sulla quantificazione del credito bancario ad una determinata data, giacché evidentemente il piano di ammortamento contestuale alla pattuizione è diverso da quello disceso dalla modifica. Ma queste differenze attengono al quantum della pretesa, che può essere rivista in sede distributiva, ma non pregiudicano l’astratta idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo” atto a sostenere l’esecuzione.

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