Con sentenza del 22 ottobre 2018, n. 26598, la Cassazione ha annullato la delibera della Consob con cui erano stati sanzionati amministratori e sindaci di un istituto di credito a seguito di violazioni riscontrate nell’ambito di un collocamento di obbligazioni subordinate.
In particolare, alla banca e ai suoi esponenti venivano contestate: la riprofilatura di un numero significativo di clienti con l’assegnazione di un profilo di rischio più elevato per rendere adeguata l’operazione, così da aggirare eventuali blocchi e/o ostacoli al collocamento degli strumenti; l’omissione della valutazione di adeguatezza per il 30% degli ordini, applicando la valutazione di appropriatezza attraverso il ricorso sistematico all’escamotage dell’iniziativa del cliente.
A revisione delle conclusioni cui era giunta l’Autorità di Vigilanza nell’ambito del procedimento amministrativo conclusosi con l’irrogazione delle sanzioni, la Suprema Corte ravvisa – con riferimento al primo addebito – un insufficiente riscontro probatorio agli atti, tale da escludere la ricorrenza di una condotta strumentale della banca in relazione alla riprofilatura dei clienti in vista del collocamento del prestito obbligazionario. Nello specifico, secondo la Corte l’innalzamento del profilo di rischio per 110 clienti su 283 non costituisce una condotta univocamente probante l’intenzione di aggirare il dettato normativo.
In riferimento alla seconda contestazione, viene invece evidenziato l’errore di valutazione dell’Autorità di Vigilanza nell’affermare che la prestazione del servizio di consulenza era prevista nelle condizioni generali di contratto. In mancanza di una previsione contrattuale in questo senso, secondo la Corte non sussisteva a priori un obbligo per la banca di valutare l’adeguatezza dell’investimento dei clienti, dovendosi quindi accertare caso per caso se la condotta dell’intermediario sia stata in violazione della regola posta a tutela degli investitori o meno.