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Segreto d’ufficio bancario e diritto alle informazioni riservate: Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2018

28 Settembre 2018

Le autorità nazionali di vigilanza finanziaria possono divulgare informazioni coperte da segreto a chi ne faccia richiesta per il loro utilizzo nell’ambito di un procedimento civile o commerciale. Le autorità e i giudici nazionali competenti sono chiamati ad effettuare un bilanciamento tra gli opposti interessi delle parti: da una parte l’interesse del richiedente a disporre delle informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale, e dall’altra gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale.

 

Questo è quanto si desume dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2018, la quale, investita di un rinvio pregiudiziale, chiarisce l’interpretazione dell’art. 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

 

Nel dettaglio, la questione è sorta nell’ambito di una controversia di un cittadino italiano, titolare di un conto corrente aperto presso un istituto di credito, che aveva chiesto alla Banca d’Italia di poter accedere a documenti relativi alla propria banca, dopo che questa era stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale richiesta veniva avanzata dal richiedente al fine di avere maggiori informazioni sulla banca per valutare l’opportunità di agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti avendo ricevuto solo un rimborso parziale dal Fondo interbancario di tutela dei depositi.

 

La Banca d’Italia aveva parzialmente respinto la richiesta sull’assunto che alcuni dei documenti domandati contenessero informazioni riservate, coperte dall’obbligo del segreto professionale ad essa incombente. Il Consiglio di Stato, investito della questione, sospende il procedimento e rinvia ai giudici europei.

 

La Corte di Giustizia, pronunciandosi in merito alla corretta interpretazione di questa disposizione, ha chiarito che l’art. 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, “dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev’essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l’interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste”.

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