Con sentenza 16 novembre 2022 n. 33719, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito alla vexata quaestio della nullità del mutuo fondiario (e relativa ipoteca) concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità, ponendo fine al conflitto che per anni ha interessato la giurisprudenza. La Suprema Corte ha evidenziato come il limite di finanziabilità richiamato dall’articolo 38, secondo comma, TUB – attualmente fissato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio all’80% del valore dei beni ipotecati, aumentabile al 100% in presenza di garanzie integrative – non costituisca un elemento essenziale del mutuo fondiario, ma piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto. Sul punto le Sezioni Unite hanno precisato come la sanzione della nullità non abbia fondamento normativo e si ponga altresì in contrasto con la ratio del credito fondiario, non contribuendo in alcun modo al raggiungimento degli interessi pubblici di mobilizzazione della proprietà immobiliare, da un lato, e di mantenimento della stabilità finanziaria e contenimento del rischio per le banche erogatrici, dall’altro. Ne consegue pertanto che, in caso di erogazione di un mutuo fondiario in violazione del suddetto limite, il relativo contratto di finanziamento non potrà essere dichiarato nullo, essendo la violazione rilevante solo per la banca sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza.